Trattamento economico e posizioni organizzative

La retribuzione di posizione spetta agli incaricati di posizione organizzativa anche in caso di incarico conferito in modo illegittimo. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 4256/2024

13 Giugno 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

La retribuzione di posizione spetta agli incaricati di posizione organizzativa anche in caso di incarico conferito in modo illegittimo. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 4256/2024.

Si deve ritenere consolidato, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che “la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva, sottolineando che ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”. Ed infine, “del tutto irrilevante è l’illegittimità del procedimento di conferimento dell’incarico, competendo alla lavoratrice il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alle mansioni in fatto espletate, ivi compreso quello accessorio”.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento