Soglia a rischio
La Camera, durante l’esame per la conversione in legge del decreto sulle semplificazioni fiscali 16/2012, ora in attesa del «sì» definitivo del Senato, ha approvato un emendamento che modifica l’articolo 76, comma 7, del decreto legge 112/2008: in base alla nuova disposizione, gli enti virtuosi, ovvero quelli con la spesa di personale al di sotto del 50% di quella corrente, potranno assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 40% delle cessazioni dell’anno precedente, anziché del 20 per cento.
Ma il raddoppio del turn over è insidiato da un’altra norma di contenimento della spesa: la Finanziaria 2007 (articolo unico, comma 557, legge 296/2006) impone agli enti soggetti al patto di stabilità di ridurre la spesa di personale da un anno all’altro. Così, nel 2012, gli enti locali non potranno spendere di più rispetto al 2011. Inoltre, il personale cessato nel 2011 non può essere sostituito nell’anno in corso, ma solo l’anno successivo. Il nodo è qui: se il dipendente è cessato dal servizio all’inizio del 2011 e non è stato sostituito per vincolo normativo, la spesa totale per il personale si riduce e questa riduzione rischia di vanificare l’aumento dal 20 al 40% del turnover.
A conti fatti, con il tetto del 20%, perché la riduzione della spesa totale non compromettesse le possibilità di assunzione, era sufficiente che i dipendenti cessati avessero lavorato in media 2,4 mesi nel 2011 (il 20% di 12 mesi). Con il limite al 40%, invece, occorre che i dipendenti cessati rimangano in servizio almeno 4,8 mesi. È quindi probabile che gli enti si adatteranno a creare strategie alternative per compensare queste riduzioni della spesa.
Incarichi dirigenziali
L’emendamento, inoltre, introduce una deroga ai limiti agli incarichi dirigenziali conferiti (secondo l’articolo 110, comma 1, del Tuel) con contratti a termine: in base al nuovo testo del decreto legislativo 165/2001, non possono superare il 10% dei dirigenti a tempo indeterminato in organico (il 20% per i comuni fino a 100mila abitanti e il 13% fino a 250mila abitanti). Con la nuova disposizione, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della norma e che eccedono questi limiti potranno essere prorogati una sola volta se scadono entro fine anno. Ma il costo graverà sulle «ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato», ovvero sul 40 per cento. Quindi, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato potranno sopravvivere solo a scapito del turn over dei dipendenti.
Ma che cosa succederà del budget assunzionale assorbito dai dirigenti alla scadenza dell’incarico? Una interpretazione restrittiva potrebbe portare alla perdita definitiva di tali risorse. Altrimenti, le cessazioni potrebbero tornare in circolo alla stregua delle cessazioni a tempo indeterminato, ma in questo caso l’originaria cessazione, che ha finanziato il rinnovo del dirigente a termine, verrebbe sostituita solo nel limite del 16%, per la doppia applicazione del 40 per cento.
L’ESEMPIO
01 | «VECCHIO» DIPENDENTE
Un dipendente costa a un ente locale 30mila euro l’anno e cessa dal servizio il 31 gennaio 2011. Per quel dipendente, quindi, l’ente nel 2011 ha speso 2.500 euro (un dodicesimo di 30mila)
02 | IL VINCOLO
La nuova soglia del turn over al 40% delle cessazioni dell’anno precedente permetterebbe all’ente di spendere 12mila euro per nuove assunzioni nel 2012 (il 40% di 30mila). Ma l’apertura è annullata dall’obbligo di spendere meno per il personale dell’anno precendente (quindi meno di 2.500 euro)
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