Sono queste le indicazioni fornite di recente dall’ARAN a spiegazione delle previsioni dettate dal CCNL del 21 maggio 2018, che ricordiamo essere il contratto del triennio 2016/2018.
L’autonomia dell’ente nella definizione dell’orario di lavoro
Le amministrazioni locali hanno una autonomia molto ampia nella decisione di escludere le giornate di festività infrasettimanale dal normale orario di servizio, il che produce i suoi effetti anche sui dipendenti che svolgono la propria attività in turni. È questa la indicazione che si ricava dal parere ARAN 3246 dello scorso 13 maggio. Essa presenta alcuni aspetti innovativi, in particolare per la sottolineatura dell’ampiezza dell’autonomia spettante agli enti.
L’ARAN ci dice espressamente che, nel caso in cui “l’ente decide che all’interno dell’orario di servizio, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese comunque le giornate di festività infrasettimanale le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro del personale. Quindi anche per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa”. A sottolineare l’ampiezza dell’autonomia degli enti, ci viene detto testualmente che “ogni valutazione o decisione in ordine alla eventualità di consentire, comunque a tutto il personale turnista interessato di non rendere la prestazione dovuta in giornata festiva infrasettimanale è esclusivamente riconducibile all’autonomia gestionale dell’ente che dovrà assumersi ogni forma di responsabilità in ordine alla interruzione del servizio istituzionale, pure in presenza di una organizzazione del lavoro per turni che l’ente ha adottato per garantire proprio la continuità del servizio, nel rispetto della regolamentazione contrattuale”.
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