È arrivato la scorsa settimana il decreto legge con cui il Governo è intervenuto a sanare la condizione ritenuta dalla Corte costituzionale illegittima (v. Il Sole-24 Ore Sanità n. 39/2012) per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione della legge Tremonti (art. 12, comma 10, Dl 78/2010) con cui si stabiliva la trattenuta del 2,50% dell’80% dello stipendio, a carico del dipendente. In pratica al posto del calcolo previsto per il trattamento di fine servizio (Tfs, ovvero l’antica liquidazione), che nel caso dei medici dipendenti è definito come Ips, indennità di premio servizio, dal 2011, anziché utilizzare il sistema già previsto di un quindicesimo dell’80% dello stipendio degli ultimi 12 mesi per ogni anno di servizio ovvero riscattato a tal fine, il legislatore ha introdotto il metodo di calcolo previsto per il Tfr, trattamento di fine rapporto, già proprio dei dipendenti del settore privato. E poiché per realizzare tale sistema è prevista l’aliquota del 6,91 per cento del trattamento lordo mensile ne ha indicato l’applicazione, ai fini del computo, anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Nel contempo le amministrazioni hanno continuato a procedere alle trattenute proprie del Tfs, per una quota a loro carico (7,10% per gli statali, 3,6% per i dipendenti degli enti locali e Sanità) e per un’altra, il 2,50% dell’80% dello stipendio, a carico del dipendente. Questa trattenuta è stata ritenuta illegittima dalla Corte perché determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati. L’intervento del Governo sana la questione azzerando la disposizione del 2010 e ripristinando dal 1° gennaio 2011 il calcolo della buonuscita secondo le precedenti normative. Rimane la situazione di chi in questi due anni ha lasciato il lavoro e che sarà risolta con la riliquidazione d’ufficio, entro un anno, calcolando la quota della liquidazione post 2011. Il decreto prevede anche l’estinzione di diritto degli eventuali processi pendenti per la restituzione del 2,5%. Ma resta aperta la questione relativa ai dipendenti della pubblica amministrazione entrati in servizio dal 2001, i quali sono assoggettati al sistema del Tfr e quindi al versamento del 6,91% del trattamento lordo mensile a solo totale carico del datore di lavoro. Per questi il Dpcm 20 dicembre 1999 aveva stabilito che per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali, la retribuzione lorda venisse ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso. Quindi a questi è stato sottratto il 2,5% dello stipendio senza alcun vantaggio.
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