Nella corposa sezione dedicata al potere disciplinare, merita immediata attenzione la norma (nella sezione rubricata “norme disciplinari” è indicata come art. 12) che segna, al contempo, un ritorno al passato ma anche un significativo passo in avanti per quanto concerne l’efficacia dell’azione disciplinare in mano pubblica: la reintroduzione del cosiddetto “patteggiamento disciplinare”, ridenominato dal nuovo CCNL “determinazione concordata della sanzione”.
Tale istituto, già regolato dal D. Lgs. n. 29/1993 e successivamente dal D. Lgs. n. 165/2001, era stato espunto dall’ordinamento, non essendo stata data esecuzione al novellato art. 55 comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, che riservava la disciplina dell’istituto alla contrattazione collettiva, limitando l’autonomia degli agenti contrattuali in materia dettando specifici criteri di “delega”, cui avrebbe dovuto attenersi la disciplina contrattuale dell’istituto, così schematizzabili:
- facoltatività della procedura conciliativa;
- esclusione delle ipotesi punibili con sanzione espulsiva
- termine massimo di trenta giorni
- sospensione dei termini procedimentali nelle more dell’espletamento della procedura conciliativa
- inoppugnabilità della sanzione concordata tra le parti.
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