Un gradito ritorno: il patteggiamento disciplinare

Il CCNL per il comparto funzioni centrali sebbene non direttamente applicabile al comparto degli enti locali, riveste comunque un significativo rilievo quanto alla linea di indirizzo della contrattazione anche per il comparto che più da vicino interessa i lettori.

15 Dicembre 2017
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Il CCNL per il comparto funzioni centrali, della cui sottoscrizione la presente Rivista ha dato tempestivamente notizia, sebbene non direttamente applicabile al comparto degli enti locali, riveste comunque un significativo rilievo quanto alla linea di indirizzo della contrattazione anche per il comparto che più da vicino interessa i lettori.

Nella corposa sezione dedicata al potere disciplinare, merita immediata attenzione la norma (nella sezione rubricata “norme disciplinari” è indicata come art. 12) che segna, al contempo, un ritorno al passato ma anche un significativo passo in avanti per quanto concerne l’efficacia dell’azione disciplinare in mano pubblica: la reintroduzione del cosiddetto patteggiamento disciplinare, ridenominato dal nuovo CCNL determinazione concordata della sanzione”.

Tale istituto, già regolato dal D. Lgs. n. 29/1993 e successivamente dal D. Lgs. n. 165/2001, era stato espunto dall’ordinamento, non essendo stata data esecuzione al novellato art. 55 comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, che riservava la disciplina dell’istituto alla contrattazione collettiva, limitando l’autonomia degli agenti contrattuali in materia dettando specifici criteri di “delega”, cui avrebbe dovuto attenersi la disciplina contrattuale dell’istituto, così schematizzabili:

  1. facoltatività della procedura conciliativa;
  2. esclusione delle ipotesi punibili con sanzione espulsiva
  3. termine massimo di trenta giorni
  4. sospensione dei termini procedimentali nelle more dell’espletamento della procedura conciliativa
  5. inoppugnabilità della sanzione concordata tra le parti.

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