Unioni civili: diritti della legge 104/1992

Possono usufruire dei permessi della Legge 104/1992 coloro che prestano assistenza all’altra parte di un unione civile (tra persone dello stesso sesso), così come il soggetto nelle convivenze di fatto (tra persone dello stesso o di diverso sesso) che presti assistenza all’altro convivente.

26 Aprile 2017
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Possono usufruire dei permessi della Legge 104/1992 coloro che prestano assistenza all’altra parte di un unione civile (tra persone dello stesso sesso), così come il soggetto nelle convivenze di fatto (tra persone dello stesso o di diverso sesso) che presti assistenza all’altro convivente.

Sulle unioni civili l’ INPS, con la circolare n.38/2017, fa ordine in merito ai diritti dei componenti per i permessi previsti dalla L. 104/1992. La norma prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado (con possibilità di estensione fino al 3° grado) riconosciuti in situazione di disabilità grave.

Questa norma va coordinata con la L. 76/2016 che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, prevedendo che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono (leggi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi) si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Fermo restando il principio del referente unico, il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il 2°grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di 3° grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Rapporto di affinità

Tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro, però, non si costituisce un rapporto di affinità, quindi, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un’unione civile non può usufruire dei permessi L. 104/1992, nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendoci rapporto di affinità.
Per la qualificazione di “convivente” dovrà farsi riferimento alla “convivenza di fatto” così come definita dalla norma: «per convivenza di fatto s’intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile» e accertata con dichiarazione anagrafica.

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