Si precisa, in via preliminare come, per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il piano della performance rappresenti un documento unificato con il PEG e il piano degli obiettivi, mentre per i comuni di minore dimensione, non avendo l’obbligo di predisporre il PEG, dovranno formularlo in modo separato.
La tabella che segue riassume gli articoli di maggiore interesse per gli enti locali, in considerazione del loro obbligo di adeguamento, così come previsto attualmente dalle prime modifiche disposte dal Governo al d.lgs.150/2009 (secondo il documento elaborato in data 14/02/2017).
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NOTE DI COMMENTO |
Art.3 – Principi generali | Viene evidenziato come il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 150/2009, rappresenti condizione necessaria per l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. La valutazione negativa, resa nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare. |
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