Valutazione e piano della performance degli enti locali, alla luce delle recenti modifiche proposte dal Governo

Rinviate le modifiche della valutazione e dei piani della performance previste nel Consiglio dei Ministri del 17/02/2017 n.13. Tuttavia, dalla prima bozza in circolazione, ci è sembrato opportuno esaminare le modifiche predisposte dal Governo al fine di avere un quadro, anche se provvisorio, di riferimento che possa interessare gli enti locali.

21 Febbraio 2017
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Rinviate le modifiche della valutazione e dei piani della performance previste nel Consiglio dei Ministri del 17/02/2017 n.13, unitamente alle modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego. Tuttavia, dalla prima bozza in circolazione, la cui stesura è avvenuta a seguito degli incontri con le parti sindacali, ci è sembrato opportuno esaminare le modifiche predisposte dal Governo al fine di avere un quadro, anche se provvisorio, di riferimento che possa interessare gli enti locali.
Si precisa, in via preliminare come, per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il piano della performance rappresenti un documento unificato con il PEG e il piano degli obiettivi, mentre per i comuni di minore dimensione, non avendo l’obbligo di predisporre il PEG, dovranno formularlo in modo separato.
La tabella che segue riassume gli articoli di maggiore interesse per gli enti locali, in considerazione del loro obbligo di adeguamento, così come previsto attualmente dalle prime modifiche disposte dal Governo al d.lgs.150/2009 (secondo il documento elaborato in data 14/02/2017).

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NOTE DI COMMENTO

Art.3 – Principi generali Viene evidenziato come il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 150/2009, rappresenti condizione necessaria per l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.
La valutazione negativa, resa nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare.

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