Se infatti è vero che per un verso il dato normativo (art. 7 comma 1 della legge n. 300/1970) e quello contrattuale (art. 3 comma 10 del CCNL dell’11 aprile 2008 del comparto Regioni – autonomie locali) convergono nel senso dell’obbligatorietà dell’affissione, a pena di nullità assoluta della sanzione, è altrettanto indubitabile che sul punto ha sensibilmente inciso la nuova disciplina, alleggerendo in maniera considerevole l’onere di pubblicità sancito dalla disposizioni appena innanzi citate.
L’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, siccome innovato sul punto dal D. Lgs. n. 150/2009, ha infatti stabilito che la pubblicazione del codice disciplinare sul sito internet istituzionale equivale all’affissione dello stesso all’ingresso della sede di lavoro. Di fatto, con un semplice adempimento, l’Amministrazione procedente può risolvere il problema pratico dell’affissione e della garanzia della perdurante conoscenza della pubblicazione del codice in ciascuna sede di lavoro. Al contempo, consente l’effettiva possibilità per tutti i dipendenti di accedervi in maniera quasi gratuita e, tenuto conto dell’ormai capillare diffusione della rete internet, estremamente semplificata ed efficace.
Ciò premesso, l’arresto che si segnala (n. 54 del 3 gennaio 2017) rileva in quanto il Collegio si occupa di uno specifico problema connesso alla pubblicazione del codice disciplinare, ovverosia quello di sanzione irrogata a seguito della violazione di specifiche norme di attività, imposte dal datore di lavoro, ma non recepite nel codice disciplinare ritualmente pubblicata.
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