Whistleblowing è legge

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 179/2017 che disciplina il “whistleblowing”, ossia la segnalazione di reati o irregolarità da parte dei lavoratori pubblici e privati.

15 Dicembre 2017
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 179/2017 che disciplina il “whistleblowing”, ossia la segnalazione di reati o irregolarità da parte dei lavoratori pubblici e privati.

Da oggi saranno tutelati i lavoratori dipendenti  che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
La legge assicura la riservatezza dell’identità del segnalante e introduce sanzioni nei confronti di chi effettui, con dolo o con colpa, segnalazioni che si rivelino infondate.

Il testo legislativo pubblicato in Gazzetta modifica l’articolo 54-bis (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”) del D.lgs. n. 165/2001. La norma ha poi esteso anche al settore privato le tutele, pur se con molti sostanziali distinguo. Infatti anche il Sole 24 Ore evidenzia come il legislatore ha scelto di creare un doppio binario tra pubblico impiego e lavoro privato, con una differenza rilevante in termini di tutele spettanti al soggetto segnalante.

Contenuti della legge

  1. La segnalazione del dipendente deve avere come interesse esclusivo quello dell’integrità della pubblica amministrazione.
    Risulta così esclusa la rilevanza di quelle segnalazioni che sottendono la finalità di cagionare un danno al destinatario della stessa, ciò allo scopo di evitare di incoraggiare le vendette trasversali.
  2. Eliminazione del requisito della “buona fede” del segnalante.
  3. Scomparsa del “superiore diretto” per la ricezione della segnalazione.
    Il destinatario “interno” della comunicazione del dipendente non è più il superiore gerarchico, evidentemente ritenuto troppo vicino.
  4. Estensione delle misure ritenute ritorsive.
    Espressamente aggiunti il demansionamento e il trasferimento nonché, residualmente, “altra misura organizzativa avente effetti negativi”. Gli effetti di tali misure, pur se ritorsive, devono essere, comunque, realmente negativi (non solo diretti, peraltro, ma anche indiretti, con ciò aumentando sostanzialmente l’efficacia della tutela).
  5. Estensione della tutela ad altri dipendenti oltre a quelli della PA.
    Il soggetto legittimato alla segnalazione, non è più, genericamente, il “dipendente pubblico”, bensì il lavoratore delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto 165, ivi comprese le pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico (all’articolo 3), gli entri pubblici economici ovvero di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

CONSULTA il TESTO DI LEGGE

 

PER APPROFONDIRE:
– Nota Breve Servizio studi Senato n. 104;
– Dossier Servizio studi Senato n. 380;
– Nota Breve Servizio studi Senato n. 189
– Dossier n. 315, 8 novembre 2017

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