L’articolo interessato dalle modifiche è il 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego).
Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, il Senato:
- ha escluso i collaboratori a qualsiasi titolo dell’ente dagli obblighi di segnalazione;
- ha previsto che i modelli di organizzazione dell’ente – anziché l’obbligo dei dirigenti e loro sottoposti di presentare direttamente le segnalazioni – debbano prevedere l’attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell’integrità dell’ente; tali canali debbono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Mentre il testo della Camera richiedeva che i modelli di organizzazione debbano prevedere canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante “anche” con modalità informatiche, il testo del Senato prevede che vi debba essere “almeno un canale” alternativo, idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche (nel testo del Senato la modalità informatica è dunque uno strumento necessario, e non eventuale, del canale alternativo a tutela della riservatezza dell’identità del segnalante);
- ha precisato che le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del modello di organizzazione e gestione dell’ente) – escluso anche qui il requisito della buona fede – debbano fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti (è espunto il riferimento alla “ragionevole convinzione” dell’illiceità delle condotte);
- ha soppresso la previsione secondo cui i modelli di organizzazione debbono prevedere misure volte a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere in ogni contesto la riservatezza dell’informazione dopo la segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge (tali misure sono infatti ricondotte al sistema disciplinare previsto dall’art, 6, comma 2, lett. e), del D.Lgs.231, v. ante); è stabilito, quindi, che i modelli di organizzazione debbano prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante (il testo-Camera prevedeva, in tale ambito, di sanzionare – oltre che la violazione degli obblighi di riservatezza – anche gli atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante, ipotesi che sono evidentemente state ritenute estranee all’ambito disciplinare);
- ha introdotto l’obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate;
- confermando il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ha soppresso la previsione che fa salvo il diritto degli aventi causa a tutelarsi quando siano accertate responsabilità penali o civili a carico del segnalante relative alla falsità della dichiarazione.
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